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             Il "Regolamento sugli Affari Religiosi" della Regione Autonoma del Tibet

 

Regione Autonoma del Tibet, l'attuazione del "Regolamento in materia di religione", n. 73 (emanato il 18 maggio 2006 dal Governo della Regione Autonoma del Popolo della riunione esecutiva 11 e promulgato l’1 gennaio 2007 dal Presidente向巴平措Xiàng Bā Píng Cuò ).

 

Capo I.  Disposizioni generali     

Articolo 1. Questo regolamento è formulato in conformità con la Costituzione e le leggi vigenti, al fine di garantire ai cittadini la libertà di credenza religiosa, salvaguardando, al tempo stesso, l'armonia fra le varie religioni al loro interno, preservando la concordia sociale e regolamentando l'amministrazione delle attività religiose. E che le altre leggi e regolamenti formulati siano conformi alle disposizioni dell’attuale legislazione autonoma.

 

Articolo 2. I cittadini hanno la libertà di credo. Nessuna organizzazione o individuo può costringere i cittadini a credere in una religione o un'altra religione;  né può operare discriminazioni nei confronti dei cittadini che credono in una qualunque religione (con riferimento ai cittadini credenti) o di quelli che non credessero in nessuna religione (con riferimento ai cittadini non credenti). I cittadini credenti e quelli non credenti hanno l'obbligo di rispettarsi vicendevolmente e di coesistere in armonia, parimenti i credenti di fedi religiose differenti.

 

Articolo 3. Lo Stato, in conformità alla legge, protegge le normali attività religiose, salvaguarda i diritti ed interessi legali delle associazioni religiose, i luoghi per attività religiose ed i cittadini credenti. Le associazioni religiose, i luoghi per attività religiose ed i cittadini credenti debbono agire conformemente alla Costituzione, alle leggi, ai regolamenti ed alla prassi, e salvaguardare l'unificazione del Paese, l'unità di tutte le nazionalità e la stabilità sociale. Nessuna organizzazione od individuo può fare uso della religione per intraprendere attività che turbino l'ordine pubblico, ledano la salute dei cittadini od interferiscano con il sistema educativo dello Stato, od altre attività che nocciano allo Stato, al pubblico interesse o alla democrazia dei cittadini.

 

Articolo 4. Tutte le religioni debbono aderire ai principi dell'indipendenza e dell'auto-governo e le associazioni religiose, i luoghi per attività religiose e le attività religiose non debbono essere soggette a alcun potere straniero.

 

Articolo 5. Gli uffici governativi, a livello locale o superiore, devono guidare attivamente le organizzazioni religiose, i luoghi per attività religiose e il personale religioso verso l’ amore per il paese e del credo religioso, proteggendo lo Stato e a favore del popolo, unendo e muovendo verso il progresso, e guidando l'adattamento reciproco tra religione e socialismo.

 

Articolo 6. Le sedi per attività religiose non possono ristabilire, o far rinascere sotto altra forma, le condizioni precedentemente abolite come i privilegi feudali religiosi e i sistemi di sfruttamento oppressivi, né esse possono ricostituire, in forma originale o dissimulata, il sistema “Buddha Vivente Labrang” (il potete temporale connesso a questa religione) e le relazioni fra templi connesse a tale sistema.

 

Articolo 7. Il Governo Centrale cinese e i dipartimenti degli affari religiosi a livello di contea od organi sopracitati promuovono, in applicazione dei principi di delega di responsabilità e gestione del territorio e conformemente alla legge, la vigilanza, l’ispezione e l’orientamento delle condizioni per quanto riguarda l'osservanza alle leggi, ai regolamenti e alle norme di organizzazioni religiose, sedi per attività religiose e personale religioso; l'istituzione e l'attuazione di sistemi di gestione per i locali; modifiche ai programmi di registrazione; attività religiose e attività che toccano gli affari esteri. I dipartimenti del Governo del Popolo a livello di contea o sopra menzionati come la pubblica sicurezza, affari civili, salute, educazione, beni culturali e comunicazioni sono responsabili della gestione amministrativa nel loro ambito di responsabilità, in conformità con la legge. Il governo popolare di un distretto (città) e l'ufficio locale assistono, secondo le rispettive competenze, il dipartimento per gli affari religiosi che lavora nella gestione degli affari religiosi. Il comitato di villaggio (residenza) si coordina con ogni livello del Governo del Popolo.

 

II. LE ASSOCIAZIONI RELIGIOSE E LUOGHI PER ATTIVITA’ RELIGIOSE

 

Articolo 8. La registrazione per l'istituzione, la modifica o la cancellazione di un'organizzazione religiosa sarà trattato in conformità con i "Regolamenti sulla gestione della registrazione di organizzazioni sociali" e "Misure di applicazione per la gestione della registrazione delle organizzazioni religiose sociali". L'istituzione, la modifica e la cancellazione di un'organizzazione religiosa prefettizia (cittadina) devono essere immediatamente comunicate al dipartimento per gli Affari religiosi del Governo del Popolo della regione autonoma. Le organizzazioni religiose accettano la supervisione e la gestione da parte del Dipartimento per gli Affari Religiosi del Governo del Popolo e quello del Dipartimento di Affari Civili in conformità con la legge.

 

Articolo 9. Le organizzazioni religiose sono responsabili di stilare un corpus di "Regole idoneo per la gestione di sedi per attività religiose", nell’organizzazione e nell'implementare l’attuazione e la promozione di attività religiose.

 

Articolo 10. Le organizzazioni religiose e i luoghi per attività religiose possono, in conformità con le "Misure per la gestione di pubblicazioni interne nazionali di riferimento", compilare e stampare pubblicazioni interne di riferimento religioso. L'editoria, per la distribuzione di pubblicazioni religiose e materiali sonori e visivi, è condotta secondo il "Regolamento in materia di Pubblicazioni nell'Amministrazione Statale", “Regolamenti su materiali Audiovisivi dell'Amministrazione", e "Disposizioni temporanee sul miglioramento della gestione del mercato editoriale religioso". Nella Regione Autonoma del Tibet le pubblicazioni e i materiali sonori e visivi che hanno un contenuto religioso devono essere conformi alle disposizioni del "Regolamento in materia di Pubblicazioni dell'Amministrazione Nazionale" e ai "Regolamenti su materiali Audiovisivi dell'Amministrazione" e non possono avere contenuti come: 1. minare l'armonia tra cittadini religiosi e non religiosi; 2. distruggere l'armonia tra le diverse religioni, così come ciò che esiste all'interno di una religione; 3. discriminare o insultare i cittadini credenti e non; 4. diffondere o glorificare il separatismo etnico, il terrorismo e l'estremismo religioso; 5. violare il principio di indipendenza religiosa e dell'autogestione; 6. violare ciò che è stipulato secondo le leggi e i regolamenti.

 

Articolo 11. Le organizzazioni religiose e i luoghi per attività religiose, nell'instaurazione di una tipografia per Scritture, necessita preventivamente di una approvazione da parte del Dipartimento per gli Affari Religiosi del Governo del Popolo della Regione Autonoma e del Dipartimento per la Pubblicazione di Notizie.

 

Articolo 12. Le organizzazioni religiose e i luoghi per attività religiose possono accettare contributi da cittadini religiosi, conformemente alle usanze religiose e li usano per attività appropriata agli scopi dell'organizzazione o sede, ma non possono costringere nessuno a dare un contributo o assegnare del denaro. Le organizzazioni religiose e i luoghi per attività religiose che accettano contributi stranieri devono fare in modo che tutto questo sia in conformità con le "Misure della Regione Autonoma sulla gestione dei contributi esteri di ONG e privati per progetti di aiuto". Le organizzazioni non religiose e i luoghi per attività non religiose non possono organizzare o condurre attività religiose e non possono accettare donazioni di natura religiosa.

 

Articolo 13. Le organizzazioni religiose o i luoghi per attività religiose che prevedono di costruire una struttura religiosa come una statua religiosa a cielo aperto, stupa o mani lhakhang [tempio di preghiera (ruota)] al di fuori del luogo per attività religiose, devono preventivamente inoltrare una richiesta al Dipartimento degli Affari Religiosi del Governo del Popolo della Regione Autonoma per l'esame e l'approvazione. Solo dopo aver ricevuto il nulla osta del Dipartimento degli Affari religiosi, la sede competente in materia è l’ufficio amministrativo (Governo del Popolo) della Prefettura (città). Il Dipartimento degli Affari Religiosi del Governo del Popolo della Regione Autonoma deve provvedere alla facoltà di decidere, di concedere l'approvazione definitiva o respingere la richiesta entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta fatta dall'associazione religiosa nazionale o dal rapporto inviato dall'ufficio per gli affari religiosi della regione. Le organizzazioni religiose e i luoghi per attività religiose che intendono costruire una statua religiosa su larga scala, a cielo aperto, fuori dal luogo per la gestione delle attività religiose devono attenersi alle disposizioni del Consiglio di Stato "Regolamento concernente gli Affari Religiosi". Nessuna comunità o individuo al di fuori delle organizzazioni religiose e i luoghi per attività religiose possono costruire strutture religiose come una statua religiosa a cielo aperto su grande scala, o Mani Lhakhang Stupa [Tempio di preghiera (ruota)].

 

Articolo 14. Le attività religiose collettive dei cittadini religiosi generalmente si tengono presso le sedi registrate per attività religiose, o all'interno di un sito nominato dal Dipartimento degli Affari Religiosi del Governo del Popolo a livello di contea o superiore e condotto da personale religioso o da personale conforme alle condizioni stabilite della religione.

 

Articolo 15. Per chi intendesse istituire una sede per attività religiose, la richiesta deve essere esaminata e approvata secondo le procedure stabilite dallo Stato e dalla Regione Autonoma. I luoghi per attività religiose dovranno seguire le procedure di registrazione secondo le disposizioni in materia emanate dallo Stato e dalla Regione Autonoma. Se un luogo per attività religiose si unisce ad un altro, oppure si divide, o non viene più usato o cambia uno qualunque degli elementi presenti al momento della registrazione, le formalità per il cambiamento della registrazione debbono essere compiute con l'originale ente erogante.

 

Articolo 16. Per ricostruire, ampliare o riparare i luoghi per attività religiose, occorre preventivamente inoltrare una richiesta per l'esame e l'approvazione dell’oggetto della richiesta che va fatta al Dipartimento per gli Affari Religiosi presso l’ufficio amministrativo (Governo del Popolo) della Prefettura (città) in loco, dopo aver ottenuto il consenso favorevole del Dipartimento Affari Religiosi del Governo del Popolo a livello di contea, in loco. Il Dipartimento degli Affari Religiosi, l’ufficio amministrativo (governo del popolo) della Prefettura (città) deve provvedere alla facoltà di decidere, di concedere l'approvazione definitiva o respingere la richiesta entro 30 giorni dalla ricezione della relazione fatta. La ricostruzione, l’espansione o riparazione di luoghi per attività religiose collegate alle unità di protezione per i beni culturali devono essere segnalate con richiesta di approvazione al Dipartimento per la Gestione dei beni culturali, in conformità con le disposizioni di leggi e regolamenti per la tutela dei beni culturali.

 

Articolo 17. I luoghi per attività religiose istituiscono organizzazioni di gestione e amministrazione democratica della pratica religiosa. Il personale religioso addetto ad un luogo per attività religiose e per la sua gestione è eletto attraverso una consultazione democratica, implementa il sistema per la durata del mandato e lo sottopone ad esame all'ufficio che sovrintende la registrazione del luogo.

Articolo 18. La gestione di un’organizzazione di un luogo per attività religiose deve istituire e rafforzare i sistemi di amministrazione in conformità con la legge, e in tale materia come personale, affari finanziari, contabili, ordine pubblico, prevenzione incendio, istruzione, protezione dei beni culturali, salute e prevenzione delle malattie, attività religiose e gestione della produzione e accettare la vigilanza, l’ispezione e seguire le linee guida dei servizi competenti del Governo del Popolo locale. La gestione di un’organizzazione di un luogo per attività religiose dovrà essere conforme alle disposizioni dello Stato e della Regione Autonoma, salvaguardare e tutelare i beni culturali e il sistema di responsabilità della sicurezza e chiarire la responsabilità per la prevenzione e sicurezza antincendio.

 

Articolo 19. I luoghi per attività religiose reclutano personale religioso e gestiscono le procedure per la loro conferma e immissione in base agli atti di registrazione locale per la capacità di auto-assunzione del personale, capacità di gestione e la capacità economica delle loro aderenti religiosi, anche sulla base di conformità alle disposizioni dello Stato e della Regione Autonoma.

 

Articolo 20. Le attività religiose come i luoghi dedicati allo studio delle Scritture, dovranno soddisfare seguenti condizioni: 1. il luogo per l'apprendimento delle Scritture deve avere una notorietà storica; 2. ci deve essere un numero proporzionale di personale religioso che possiede una conoscenza precisa della religione; 3. ci devono essere motivazioni adeguate per tenere i corsi e il contenuto della formazione deve essere lecito; 4. il numero degli studenti non deve superare la capienza massima del luogo per attività religiose; 5. ci devono essere misure sufficienti per la gestione degli studenti.

 

Articolo 21. Un luogo per attività religiose, per poter tenere un corso sulle Scritture, deve preventivamente richiedere il parere e l'approvazione al Dipartimento per gli Affari Religiosi del Governo del Popolo della Regione Autonoma, solo previa approvazione dell’ufficio di amministrazione della prefettura (città) competente in materia di Affari Religiosi locali. Il Dipartimento degli Affari Religiosi della Regione Autonoma deve provvedere alla facoltà di decidere, di concedere l'approvazione definitiva o respingere la richiesta entro 30 giorni dalla ricezione.

 

Articolo 22. Gli articoli religiosi, oggetti e pubblicazioni, possono essere venduti nei luoghi per attività religiose, in conformità alle leggi vigenti.

 

Articolo 23. Il luogo per attività religiose può, in conformità con le disposizioni dello Stato e della Regione Autonoma, istituire imprese con l'obiettivo di auto-arricchimento, industrie di servizi, tra cui il turismo e le imprese sociali, i cui guadagni e gli altri proventi legali debbono essere gestiti dalla direzione finanziaria e di bilancio, ed usati per attività preordinate alle finalità dell'associazione religiosa, del luogo per attività religiose o dell'attività commerciale.

 

Articolo 24. L'interesse di un luogo per attività religiose per la costruzione di infrastrutture come strade, acqua potabile, illuminazione, linee radio e televisione sarà portato sotto il controllo della città locale o in ragione dei piani di sviluppo urbanistico della città o della costruzione di progetti di estrema importanza.

 

Articolo 25. I luoghi per attività religiose che fanno parte dei siti turistici più importanti possono beneficiare di una parte di commissioni di entrata e altri per l'uso in manutenzione, tutela dei beni culturali, migliorando le strutture turistiche e manutenzione ordinaria dell’ambiente circostante.

 

Articolo 26. I luoghi per attività religiose devono premunirsi contro l'evenienza che, all'interno del proprio ambito, possano avvenire gravi incidenti od avvenimenti, come la violazione di precetti religiosi che possano turbare il sentimento religioso dei cittadini, nuocere all'unità di tutte le nazionalità od attentare alla stabilità sociale. Se tuttavia un incidente od un avvenimento del tipo menzionato nel precedente paragrafo si verificasse, il luogo per attività religiose in questione deve, senza perdita di tempo, fare rapporto all’ ufficio locale per gli affari religiosi.

 

Articolo 27. Nel caso che un'attività religiosa su larga scala vada al di là della normale capacità di accoglienza di un luogo per attività religiose, o nell'ipotesi che un'attività religiosa su larga scala si tenga al di fuori di un luogo per attività religiose, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni: 1. uniformità con le dottrine e credenze e tradizioni e usanze della religione; 2. un programma concreto di attività che comprende contenuti come il tempo, il luogo, il percorso, il numero di persone, le cerimonie principali, e la preparazione per eventuali emergenze.

Articolo 28. Nel caso di un'attività religiosa su larga scala, che andasse al di là della normale capacità di accoglienza di un luogo per attività religiose deve preventivamente promuovere una richiesta, 30 giorni prima che l'attività debba svolgersi, all'ufficio per al Dipartimento per gli Affari Religiosi della Regione Autonoma  in conformità con le seguenti disposizioni: 1. Per la trans-borgata (città), la domanda va presentata al Dipartimento per gli Affari Religiosi del Governo a livello di contea del popolo in cui l'attività si svolgerà; 2. Per le trans-contea (città, quartiere), la domanda va presentata alla prefettura (città), uffici del (governo del popolo) Dipartimento degli Affari Religiosi; 3. Per le trans-prefettura (città), la domanda va presentata al Governo del Popolo, presso il Dipartimento per gli Affari Religiosi della Regione Autonoma. Il Dipartimento per gli Affari Religiosi deve provvedere alla facoltà di decidere, di concedere l'approvazione definitiva o respingere la richiesta entro 20 giorni dal ricevimento e informare i servizi competenti in modo tempestivo. Le principali attività religiose organizzate oltre l'ambito della regione autonoma, devono essere in conformità con i "Regolamenti per gli Affari Religiosi" emanati dal Consiglio di Stato. Le attività religiose organizzate oltre la giurisdizione della cittadinanza di borgata (città), sia le strade sia gli affari religiosi ed altri servizi devono essere di gestione del Governo del Popolo della contea-livello, basata sulle rispettive competenze per garantire la sicurezza delle grandi attività religiose e in modo ordinato.

 

IL PERSONALE RELIGIOSO

 

Articolo 29. Il personale religioso che abbia le determinate qualifiche richieste dall'associazione religiosa e avendo segnalato [ciò] per dovere di informazione al Governo del popolo del Dipartimento per gli Affari Religiosi a livello di contea o superiore, può esercitare attività religiose professionali. Le organizzazioni religiose a livello di Regione Autonoma sono responsabili di istituire misure per confermare lo status di personale religioso.

 

Articolo 30. La guida di attività religiose, l'ufficiatura di cerimonie religiose, il commento di testi religiosi e lo svolgimento di ricerche religiose e culturali da parte di personale religioso è protetto dalla legge.

 

Articolo 31. Il personale religioso può celebrare semplici cerimonie religiose durante i funerali, all'aperto o nelle case dei cittadini religiosi, secondo le richieste dei cittadini religiosi.

 

Articolo 32. Il personale religioso gode di benefici associati alla sicurezza sociale conformemente alle disposizioni nazionali e della regione autonoma.

 

Articolo 33. Ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 31, il personale religioso non può effettuare alcune attività come iniziazioni monastiche o vocazioni, consacrazioni, esposizione dei sutra buddhisti, proselitismo, o coltivare seguaci al di fuori dei luoghi per attività religiose, se non hanno ricevuto l'approvazione dal Dipartimento per gli Affari Religiosi del Governo del Popolo a livello di contea o superiore.

 

Articolo 34. Il personale religioso e i cittadini religiosi non possono diffondere e mostrare libri, immagini e materiali che interrompono l'unità etnica o mettere in pericolo la sicurezza nazionale. I seguaci religiosi non possono chiedere al personale religioso di recitare testi religiosi vietati.

 

Articolo 35. Il personale religioso che è stato espulso dal registro del tempio, o non ha ancora ottenuto il certificato di "personale religioso di identificazione " non può utilizzare lo status di personale religioso e impegnarsi in attività religiose.

 

Articolo 36. La metempsicosi e reincarnazione del Buddha nel buddismo tibetano devono essere conformi alle norme delle associazioni religiose buddiste e rispettare i riti, i rituali e le tradizioni, ed essere riferite per approvazione all'ufficio per gli affari religiosi di livello locale o superiore. Nessuna organizzazione o individuo può cercare o confermare le “piccole anime” [i bambini che sono la reincarnazione dei Lama] senza approvazione dal Dipartimento per gli Affari Religiosi del Governo del Popolo della Regione Autonoma.

 

Articolo 37. Coloro che cercano o nominano le Piccole Anime (i bambini reincarnazione dei Lama) al di fuori della nostra regione o dell'organizzazione religiosa regionale devono consultarsi con l'ente competente (regione o città) e le segnalazioni devono pervenire al Dipartimento per gli Affari religiosi del Governo del Popolo della nostra regione. Per chi proviene da altre province (regioni o città) e cerca o nomina le Piccole Anime (i bambini reincarnazione dei Lama), l'organizzazione religiosa di tali province esterne (regione o città) si consulta con la nostra organizzazione religiosa regionale e viene segnalata preventivamente al Dipartimento per gli Affari Religiosi del Governo del Popolo della nostra Regione Autonoma.

 

Articolo 38. L'organizzazione religiosa e la gestione collettiva democratica del luogo per le attività religiose che organizzano e implementano le attività buddiste come l'intronizzazione, le iniziazioni monastiche e la promozione accademica delle Piccole Anime (bambini reincarnazione dei Lama), devono essere svolte in osservanza della legge vigente. Il Dipartimento per gli Affari Religiosi invia il proprio personale per sorvegliare e guidare (tali attività).

 

Articolo 39. I luoghi per attività religiose devono emettere misure concrete per rafforzare lo sviluppo, l'educazione e la gestione in materia di reincarnazione vivente del Buddha. La reincarnazione vivente del Buddha deve essere sottoposto alla gestione della comunità del luogo per attività religiose dove essa è situata. La designazione di un istruttore religioso o un insegnante culturale per la reincarnazione del Buddha vivente va segnalata preventivamente al Governo del Popolo locale presso il Dipartimento per gli Affari Religiosi a livello di contea o superiore, dopo l'organizzazione della gestione del luogo per attività religiose dove il Buddha vivente è esposto in maniera visibile e l'organizzazione religiosa locale lo consenta.

 

Articolo 40. Gli effetti personali e gli oggetti personali al di fuori della carità maturata dal Buddha vivente [reincarnazioni dei Lama] attraverso la direzione o lo svolgimento di attività religiose presso il luogo per attività religiose, verranno forniti al Buddha vivente dal luogo per attività religiose, sia gli articoli per uso religioso all'interno della zona notte del Buddha vivente presso la sede per attività religiose, sono di proprietà del luogo per attività religiose e possono essere utilizzati e amministrati solo dal Buddha vivente reincarnato.

 

Articolo 41. Il personale religioso che lascia il suo luogo per attività religiose per andare fuori dalla regione a praticare la propria religione, deve innanzitutto inoltrare una domanda al Dipartimento per gli Affari Religiosi del Governo del Popolo a livello di contea o superiore,  in allegato il suo “certificato di personale religioso” rilasciato dalla contea dove sta esercitando la professione  e deve preventivamente pervenire al Dipartimento per gli Affari Religiosi del Governo del Popolo a livello di contea o superiore del luogo per attività religiose dove vorrebbe essere trasferito.  Trascorso il periodo di tempo per la pratica di attività religiose fuori sede, il personale religioso deve prontamente ritornare alla sede originale per attività religiose.

 

Articolo 42. Il personale religioso della nostra regione che riceve un invito ad andare fuori regione ad impegnarsi in attività religiose deve consegnare la lettera di invito al Dipartimento per gli Affari Religiosi presso l' ufficio amministrativo (governo del popolo) della Prefettura (città) che, per poter accettare l'invito, deve presentare un'istanza per l'approvazione al Dipartimento per gli Affari Religiosi del Governo del Popolo della Regione Autonoma. Dopo aver ricevuto l'istanza, il Dipartimento per gli Affari Religiosi, presso l'ufficio amministrativo (governo del popolo) della Prefettura (città) del Governo del Popolo della Regione Autonoma, consultatosi con il Dipartimento per gli Affari Religiosi del Governo del Popolo della provincia (regione, città), deve provvedere alla facoltà di decidere se concedere l'approvazione definitiva o respingere la richiesta, entro 30 giorni dalla ricezione. L'organizzazione religiosa della nostra zona deve portare avanti misure di tutela in materia di affari religiosi del Governo del Popolo della Regione Autonoma, gestire le richieste di trasferimento o inviti del  proprio personale religioso di un collega dello stesso ambito proveniente da un'altra provincia (città o regione) per poter  impegnarsi in attività religiose del territorio. Dopo che il Dipartimento per gli Affari Religiosi del Governo del Popolo della Regione Autonoma ha ricevuto la domanda, si consulta con il Dipartimento di Affari Religiosi del Governo del Popolo della provincia (regione o città), decidendo entro 30 giorni se concedere l'approvazione definitiva o se respingere la richiesta.

 

Articolo 43. Il personale religioso della nostra regione che attraversa le prefetture (città) per studiare le Scritture deve ottenere l'approvazione del Dipartimento di Affari Religiosi, presso l'ufficio amministrativo (governo del popolo) della zona (città) dove si trova la sede per attività religiose e la richiesta deve essere preventivamente presentata al Dipartimento per gli Affari Religiosi del Governo del Popolo della Regione Autonoma. Il nostro personale religioso che va presso le province esterne (regioni, città) per studiare le Scritture e il personale religioso da altre province (regioni, città) che vuole studiare le Scritture presso i luoghi per attività religiose della nostra regione faranno richiesta entrambi per ottenere il consenso dai rispettivi Dipartimenti per gli Affari Religiosi del Governo del Popolo.

 

Articolo 44. Quando si invita il personale religioso straniero nella nostra regione per una visita o per degli scambi di studio religioso, l'organizzazione religiosa nella regione autonoma deve presentare preventivamente una richiesta al Dipartimento per gli Affari Religiosi del Governo del Popolo della Regione Autonoma. Il Dipartimento per gli Affari Religiosi del Governo del Popolo della Regione Autonoma dovrà, entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta e attraverso la consultazione congiunta con il Dipartimento per gli Affari Esteri della Regione Autonoma, il quale esprimerà le sue osservazioni che verranno poi esaminate e controllate dal Governo del Popolo della Regione Autonoma che dovrà provvedere alla facoltà di decidere, di concedere l'approvazione definitiva o respingere la richiesta entro 20 giorni dal ricevimento. Il personale religioso straniero se approvato nella nostra regione, sarà sottoposto alla gestione del Dipartimento per gli Affari Religiosi del Governo del Popolo e del Dipartimento degli Affari Esteri della zona in cui si trovano.

 

Articolo 45. I compatrioti tibetani all'estero possono partecipare alle attività religiose presso i luoghi per attività religiose nella nostra regione, ma non possono esercitare attività religiose o impegnarsi in attività come iniziazioni monastiche o vocazioni, consacrazioni, esposizione dei sutra buddhisti, attività di proselitismo, o creare una cerchia di seguaci.

 

RESPONSABILITA’ LEGALI

 

Articolo 46. Dove organizzazioni religiose, luoghi religiosi, attività e personale religioso, in violazione delle disposizioni dell'articolo 3 del suddetto regolamento, al terzo comma dovessero utilizzare la religione per svolgere attività illegali che nocciano alla sicurezza nazionale o pubblica sicurezza e compromettere l'ordine della gestione sociale, violando i diritti individuali e la democrazia dei cittadini o violando le proprietà pubbliche e private, qualora le circostanze non siano gravi e non costituiscano reato, il Dipartimento della Sicurezza Pubblica è preposto ad emettere sanzioni amministrative secondo la legge. Dove le circostanze fossero gravi e costituissero reato, la responsabilità penale è accertata secondo legge. Se il danno è causato da un cittadino, persona giuridica o altra organizzazione, la responsabilità civile viene accertata secondo la legge.

 

Articolo 47. Qualora un'organizzazione religiosa o un luogo per attività religiosa, in violazione delle disposizioni dell'articolo 12 del suddetto regolamento al secondo comma, accettasse, senza autorizzazione, contributi esteri, allora il Dipartimento per gli Affari Religiosi del Governo del Popolo a livello di contea o superiore confischerà i contributi non autorizzati. Dove le circostanze fossero gravi, l'ufficio di competenza che amministra gli ordini di registrazione in conformità con l'organizzazione religiosa o luogo per attività religiose dovrà radiare e sostituire la persona o le persone direttamente responsabili.

 

Articolo 48. Dove, in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 del suddetto regolamento, una struttura religiosa come statue, mani, lhakhang, stupa fosse costruita a cielo aperto senza autorizzazione al di fuori del luogo per attività religiose, il Dipartimento per gli Affari Religiosi del Governo del Popolo a livello di contea o superiore può emanare ordini di condono dietro risarcimento, sospensione di costruzione e demolizione entro un limite di tempo specificato, conformemente alle leggi e ai regolamenti in materia.

 

Articolo 49. Dove, in violazione dell'articolo 16 del presente regolamento, un luogo per attività religiose venisse ricostruito, ampliato o riparato senza autorizzazione, il Dipartimento per gli Affari Religiosi del Governo del popolo a livello di contea o superiore può ordinare la sospensione della costruzione e la demolizione entro un limite di tempo specificato.

 

Articolo 50. Qualora un luogo per attività religiose, in violazione delle disposizioni dell'articolo 21 del suddetto regolamento, organizzasse un corso di studio delle Scritture senza autorizzazione, il Dipartimento per gli Affari Religiosi del Governo del Popolo presso la contea di livello o superiore può emettere sanzioni pecuniarie e confiscare gli eventuali guadagni illegali. Dove sussistesse la violazione delle disposizioni della gestione della pubblica sicurezza, è l'ufficio di pubblica sicurezza ad imporre con rigore la buona gestione della pubblica sicurezza secondo la legge.

 

Articolo 51. Qualora, in violazione dell'articolo 28 del suddetto regolamento, un'attività religiosa su larga scala venisse organizzata attraverso luoghi senza la consultazione e l'approvazione del Dipartimento per gli Affari Religiosi, il Dipartimento per gli Affari Religiosi può ordinare la sospensione dell'attività e confiscare qualsiasi guadagno illegale. Lo stesso Dipartimento può contemporaneamente anche emettere una sanzione pecuniaria raddoppiata rispetto all'importo quadruplicato dei guadagni illegali. Inoltre, qualora un'organizzazione religiosa o luogo per attività religiose abbia agito senza autorizzazione, l'ufficio di competenza della gestione protocollo può ordinare all'organizzazione religiosa o luogo per attività religiose di licenziare e sostituire la persona o le persone direttamente responsabili.

 

Articolo 52. Dove il personale religioso, in violazione delle disposizioni dell'articolo 33 del presente regolamento, si impegnasse in attività religiose come iniziazioni monastiche o vocazioni, consacrazioni, esposizione di sutra buddhisti, proselitismo, o coltivare seguaci al di fuori di un luogo per attività religiose senza autorizzazione, il Dipartimento per gli Affari religiosi del Governo del Popolo a livello di contea o superiore può emettere sanzioni pecuniarie. Dove le circostanze fossero gravi, il Dipartimento per gli Affari Religiosi del Governo del Popolo a livello di contea o superiore può obbligare l'organizzazione religiosa a squalificare il proprio personale religioso dalla funzione dei propri esercizi spirituali.

 

Articolo 53. Se il personale religioso, in violazione delle disposizioni degli articoli 41, 42, 43 e 44 del presente regolamento, oltrepassa i confini dei luoghi per attività religiose, senza approvazione o presenza nel registro delle attività, il Dipartimento per gli Affari Religiosi del Governo del Popolo presso la contea di livello o superiore può emettere sanzioni pecuniarie. Dove le circostanze sono gravi, il Dipartimento per gli Affari Religiosi del Governo del Popolo a livello di contea o superiore può obbligare l'organizzazione religiosa a squalificare il proprio personale religioso dalla funzione dei propri esercizi spirituali.

 

Articolo 54. Dove i compatrioti tibetani all'estero, in violazione delle disposizioni dell'articolo 45 del presente regolamento, svolgano attività religiose, o si impegnino in attività quali iniziazioni monastiche o vocazioni, consacrazioni, esposizione di sutra buddhisti, proselitismo, o coltivassero seguaci, il Dipartimento per gli Affari Religiosi del Governo del Popolo a livello di contea o superiore può emettere sanzioni pecuniarie. Se le circostanze sono gravi, saranno gli organi di pubblica sicurezza, in conformità con le leggi e regolamenti in materia di immigrazione ad intervenire.

 

Articolo 55. Per quanto riguarda atti in violazione del Consiglio di stato "Regolamento per gli Affari Religiosi" e altre disposizioni del suddetto regolamento, occorre osservare le sanzioni già previste dal Regolamento per gli Affari Religiosi.

 

DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI

 

Articolo 56. Questo regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2007. Il regolamento per l'amministrazione dei luoghi per attività religiose promulgato dal Governo del Popolo della Regione Autonoma del Tibet il 20 dicembre 1991 è contestualmente abrogato.

 

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西藏自治区实施 “宗教事务条例”办法(试行)                     

 

西藏自治区人民政府令, 第73号 [西藏自治区实施 “宗教事务条例”办法 “试行”], 已经2006年5月18日自治区人民政府第11次常务会议通过, 现予发布, 自2007年1月1日起施行. 自治区主席: 向巴平措,
二0 0六年九月十九日.

 

第一章.  总则                                                                                                                                                       

第一条. 为了保障公民宗教信仰自由; 维护宗教和睦与社会和谐, 规范宗教事务管理, 根据宪法, 国务院 “宗教事务条例” 等有关法律法规, 结合自治区实际, 制定本办法.                                      

第二条.  公民有宗教信仰自由. 任何组织或者个人不得强制公民信仰宗教或者不信仰宗教, 不得强制公民信仰这种教或者那种教, 不得歧视信仰宗教的公民(以下称信教公民)或者不信仰宗教的公民(以下称不信教公民). 信教公民和不信教公民, 信仰不同宗教, 教派的公民以及信仰同一宗教, 教派的公民应当相互尊重, 和睦相处.                                                                                                     

第三条. 正常的宗教活动以及宗教团体, 宗教活动场所, 宗教教职人员和信教公民的合法权益, 受法律保护. 宗教团体, 宗教活动场所, 宗教教职人员和信教公民开展和参加宗教活动应当遵守法律, 法规和规章, 维护国家统一, 民族团结和社会稳定.宗教团体, 宗教活动场所, 宗教教职人员不得利用宗教进行危害国家安全, 公共安全, 妨害社会管理秩序, 侵犯公民人身权利, 民主权利, 侵犯公私财产等活动.

第四条. 各宗教坚持独立自主自办原则, 宗教团体, 宗教活动场所和宗教事务不受外国势力和境外势力的支配.                                                                       

第五条. 各级人民政府应当积极引导宗教团体, 宗教活动场所和宗教教职人员爱国爱教, 护国利民, 团结进步, 引导宗教与社会主义社会相适应.

第六条. 宗教活动场所不得恢复或者变相恢复已被废除的宗教封建特权和压迫剥削制度, 不得恢复或者变相恢复活佛拉章制度和寺庙间的隶属关系.                         

第七条. 县级以上人民政府宗教事务部门按照分级负责, 属地管理原则, 依法对宗教团体, 宗教活动场所和宗教教职人员遵守法律, 法规, 规章情况, 建立和执行场所管理制度情况, 登记项目变更情况, 宗教活动和涉外活动情况进行监督检查和指导.县级以上人民政府公安, 民政, 卫生, 教育, 文物, 新闻出版等部门, 在各自职责范围内依法负责有关的行政管理工作. 乡(镇)人民政府和街道办事处应当按照各自职责,协助宗教事务部门做好宗教事务工作. 村(居)民委员会应当配合各级人民政府做好相关工作.                                                                                                                                

第二章.  宗教团体和宗教活动场所                                                                

第八条. 宗教团体的成立, 变更和注销, 应当依照 “社会团体登记管理条例” 和 “宗教社会团体登记管理实施办法” 办理登记. 地(市)宗教团体的成立, 变更和注销,需报自治区人民政府宗教事务部门各案. 宗教团体依法接受所在地人民政府宗教事务部门和民政部门的监督管理.                                                                                           

第九条. 宗教团体负责制定 “宗教 活动场所民主管理章程”, 组织实施宗教学衔考核晋升工作.                                                                                                                                                             

第十条. 宗教团体, 宗教活动场所可以按照国家 “内部资料性出版物管理办法” 编印宗教内部资料性出版物. 出版公开发行的宗教出版物和音像制品, 按照国家 “出版管理条例”, “音像制品管理条例” 和 西藏自治区 “关于进一步加强宗教类出版物市场管理暂行规定”办理. 涉及宗教内容的出版物和音像制品, 应当符合国家 “出版管理条例”, “音像制品管理条例” 的规定, 并不得含有下列内容:
(一)破坏信教公民与不信教公民和睦相处的;
(二)破坏不同宗教之间和睦以及宗教内部和睦的; 
(三)歧视, 侮辱信教公民或者不信教公民的;
(四)传播, 美化民族分裂主义, 宗教极端主义和恐怖主义的;
(五)违背宗教的独立自主自办原则的;
(六)其他违反法律法规规定的.                                                                                                         

第十一条. 宗教团体, 宗教活动场所设立印经院, 需经自治区人民政府宗教事务部门和新闻出版部门批准.

第十二条. 宗教团体, 宗教活动场所可以按照宗教习惯接受信教公民的捐献, 用于与该团体, 场所宗旨相符的活动, 但不得强迫捐献或者摊派. 宗教团体, 宗教活动场所接受境外捐赠, 应当按照 “自治区接受境外非政府组织, 个人捐赠援助项目管理办法” 执行. 非宗教团体, 非宗教活动场所不得组织, 举行宗教活动, 不得接受宗教性捐献.

第十三条. 宗教团体, 宗教活动场所拟在宗教活动场所外修建露天宗教造像, 佛塔,玛尼拉康等宗教建筑物的, 经所在地的地区(市)行署(人民政府)宗教事务部门同意后, 报请自治区人民政府宗教事务部门审批. 自治区人民政府宗教事务部门应当自收到申请之日起30日内作出是否批准的决定. 宗教团体, 宗教活动场所拟在宗教活动场所外修建大型露天宗教造像的, 依照国务院 “宗教事务条例”的规定办理. 宗教团体, 宗教活动场所以外的组织和个人不得修建大型露天宗教造像, 佛塔, 玛尼拉康等宗教建筑物.

第十四条. 信教公民的集体宗教活动, 一般应当在经登记的宗教活动场所或者经县级以上人民政府宗教事务部门指定的场所内举行, 并由宗教教职人员或者符合本宗教规定条件的人员主持.                                                                          

第十五条. 拟设立宗教活动场所的, 应当依照国家和自治区规定的程序审批. 宗教活动场所应当按照国家和自治区的有关规定办理登记手续. 宗教活动场所合并, 分立, 终止或者变更登记内容的, 应当到原登记管理机关办理相应的变更登记手续.

第十六条. 改建, 扩建, 修复宗教活动场所的, 经所在地县级人民政府宗教事务部门同意后, 报请所在地的地区(市)行署 (人民政府) 宗教事务部门审批. 地区(市)行署 (人民政府) 宗教事务部门应当自收到报告之日起30日内, 作出是否批准的决定. 改建, 扩建, 修复的宗教活动场所属于文物保护单位的, 还须按照文物保护法律法规规定报文物行政主管部门批准.                                                                                                                                                                           

第十七条. 宗教活动场所应当成立管理组织, 实行民主管理. 宗教活动场所管理组织成员经民主协商推选产生, 实行任期制, 并报该场所的登记管理机关备案审查.

第十八条. 宗教活动场所管理组织应当依法建立健全人员, 财务, 会计, 治安, 消防,学习, 文物保护, 卫生防疫, 宗教活动, 生产经营等管理制度, 接受当地人民政府有关部门的监督检查和指导. 宗教活动场所管理组织应当根据国家和自治区的有关规定, 落实文物保护安全责任制, 明确消防, 安全职责.                         

第十九条. 宗教活动场所根据其自养能力, 管理能力, 当地信教公民的经济承受能力以及国家和自治区的有关规定吸收宗教教职人员, 并办理确认, 各案手续.              

第二十条. 宗教活动场所举办学经班, 应当符合下列条件:
(一)该场所有举办学经班的历史;
(二)有相当数量的具备一定宗教学识的教职人员;
(三)办学目的端正, 培训内容合法;
( 四)学员人数不超过宗教活动场所容纳规模;
(五)有较为完整的学员管理措施.                                                                                                                                                                                         

第二十一条. 宗教活动场所举办学经班, 经所在地的地区(市)行署 (人民政府) 宗教事务部门同意后, 报请自治区人民政府宗教事务部门审批. 自治区人民政府宗教事务部门应当自收到申请之日起30日内作出是否批准的决定.                        

第二十二条.  宗教活动场所内可以经销宗教用品, 宗教艺术品和宗教出版物.

第二十三条. 宗教活动场所可以按照国家和自治区的有关规定, 兴办以自养为目的的商业, 旅游接待等服务业和社会公益事业, 所获得的收益以及收入应当纳入财务,会计管理.                                                                                                                                                                                 

第二十四条. 宗教活动场所的道路, 饮水, 照明, 广播电视等基础设施建设, 应当纳入当地城乡建设总体规划.                                                                                                                                                      

第二十五条. 属于重点旅游景点的宗教活动场所, 可以从门票等经济收入中提留一定资金, 用于宗教活动场所的维修, 文物保护, 旅游设施改善和周边环境整治.

第二十六条. 宗教活动场所应当防范本场所内发生安全事故或者出现破坏民族团结, 影响社会稳定的事件. 发生安全事故或者事件时, 宗教活动场所管理组织应当立即报告所在地的县级人民政府宗教事务部门, 并协助有关部门依法处理.

第二十七条. 跨区域举行超过宗教活动场所容纳规模的大型宗教活动, 或者在宗教活动场所外举行大型宗教活动, 应当具备下列条件:
(一)符合宗教教义教规和宗教传统习惯;
(二)具体活动方案包括活动时间, 地点, 线路, 人员规模, 主要仪式,应急预案等内容.                                                                                                                                                                                                       

 第二十八条. 跨区域举行大型宗教活动, 应当按照下列规定在拟举行日的30日前向相应的宗教事务部门提出申请:
(一)跨乡(镇)的, 向举办地的县级人民政府宗教事务部门提出申请;
(二)跨县(市, 区)的, 向举办地的地区(市)行署(人民政府)宗教事务部门提出申请;
(三)跨地(市)的, 向自治区人民政府宗教事务部门提出申请. 宗教事务部门应当自收到申请之日起20日内作出是否批准的决定, 并及时通知相关部门. 举办超出自治区范围的大型宗教活动, 依照国务院 “宗教事务条例”的规定办理. 大型宗教活动举办地的乡(镇)人民政府, 街道办事处和县级以上人民政府宗教事务, 公安, 交通等有关部门, 应当依据各自职责实施管理,保证大型宗教活动安全, 有序进行.                                                           

第三章.  宗教教职人员                                                                                                            

第二十九条. 宗教教职人员经宗教团体确认, 报县级以上人民政府宗教事务部门备案后, 可以从事宗教教务活动. 宗教教职人员身份确认办法, 由自治区宗教团体负责制定.

第三十条. 宗教教职人员主持宗教活动, 举行宗教仪式和宗教传承仪式, 从事宗教典籍整理, 进行宗教文化习修, 学经考核以及宗教文化研究, 交流等活动, 受法律保护.                                                                                                                                

第三十一条. 宗教教职人员可以根据信教公民的要求, 在天葬台和信教公民家中举行简单的宗教仪式.                                                                                       

第三十二条. 宗教教职人员可以按照国家和自治区的规定, 享受有关社会保障待遇.

第三十三条. 除本办法第三十一条规定外, 未经县级以上人民政府宗教事务部门批准, 宗教教职人员不得在宗教活动场所外从事受戒, 灌顶, 讲经, 传教, 发展信徒等宗教活动.

第三十四条. 宗教教职人员和信教公民不得传看破坏民族团结, 危害国家安全的书籍, 图片和资料.
信教公民不得要求宗教教职人员念诵违禁经文.

第三十五条. 已被开除寺籍, 未持 “宗教教职人员证” 的人员, 不得以宗教教职人员身份从事宗教活动.

第三十六条. 藏传佛教活佛转世, 在宗教团体指导下, 由宗教活动场所按照国家和自治区有关规定,
依照宗教仪轨和历史定制办理. 未经自治区人民政府宗教事务部门批准, 任何组织和个人不得寻访,
认定活佛转世灵童.                          

第三十七条. 到我区以外寻访, 认定活佛转世灵童的, 由我区宗教团体与有关省(区, 市)宗教团体协商, 报我区自治区人民政府宗教事务部门备案. 外省(区, 市)到我区寻访, 认定活佛转世灵童的,
由外省(区, 市)宗教团体与我区宗教团体协商, 报我区自治区人民政府宗教事务部门备案.                                               

第三十八条. 活佛转世灵童的坐床, 受戒, 学衔晋升等佛事活动, 由宗教团体和宗教活动场所管理组织按照有关规定组织实施, 宗教事务部门派员参与监督, 指导.

第三十九条. 宗教活动场所应当制定切实可行的办法, 加强对转世活佛的培养, 教育和管理, 转世活佛必须服从所驻宗教活动场所管理组织的管理. 选定转世活佛的经师, 文化教师, 由转世活佛所驻宗教活动场所管理组织提出意见, 经所在地的宗教团体同意后, 报当地县级以上人民政府宗教事务部门备案.                                     

第四十条. 活佛在宗教活动场所主持或者举行宗教活动所得布施以外的财物, 宗教活动场所提供给活佛的财物以及活佛在宗教活动场所寝宫内的宗教设施, 宗教用品, 归宗教活动场所所有, 转世活佛可以使用和管理.                                

第四十一条. 宗教教职人员离开其所在宗教活动场所在区内外出修行, 需持所在地的县级以上人民政府宗教事务部门证明和 “宗教教职人员证”, 到修行点所在地的县级人民政府宗教事务部门备案. 宗教教职人员修行期满后, 应当及时返回原所在宗教活动场所.                                                                                              

第四十二条. 我区宗教教职人员应邀到区外从事宗教活动, 需持邀请函向宗教教职人员所在地的地区(市)行署(人民政府)宗教事务部门提出申请, 报自治区人民政府宗教事务部门审批. 收到地区(市)行署(人民政府)宗教事务部门报告后, 自治区人民政府宗教事务部门应当与外省(区, 市)人民政府宗教事务部门协商, 并自收到报告后的30日内作出是否批准的决定. 邀请外省(区, 市)宗教教职人员到我区从事宗教活动, 应当由我区宗教团体向自治区人民政府宗教事务部门提出申请. 自治区人民政府宗教事务部门收到申请后应当与外省(区, 市)人民政府宗教事务部门协商, 并自收到申请后的30日内作出是否批准的决定.                          

第四十三条. 我区宗教教职人员跨地(市)学经, 应当获得宗教活动场所所在地的地区(市)行署 (人民政府) 宗教事务部门的批准, 并报自治区人民政府宗教事务部门备案. 我区宗教教职人员到外省(区, 市)学经, 以及外省(区, 市)宗教教职人员到我区宗教活动场所学经, 应当经过双方省级人民政府宗教事务部门协商同意. 学经期间, 宗教教职人员应当遵守宗教活动场所的规章制度, 服从所在地人民政府宗教事务部门和宗教活动场所管理组织的管理.                                                  

第四十四条. 邀请境外宗教教职人员到我区进行访问或者宗教学术交流的, 应当由自治区宗教团体向自治区人民政府宗教事务部门提出申请, 自治区人民政府宗教事务部门应当自收到申请之日起⒛日内会同自治区外事部门向自治区人民政府提出审核意见, 自治区人民政府在20日内作出是否批准的决定. 经批准到我区的境外宗教教职人员, 应当服从所在地人民政府宗教事务部门和外事部门的管理.

第四十五条. 境外华侨藏胞可以到我区的宗教活动场所参加宗教活动, 但不得主持宗教活动,  不得从事受戒, 灌顶, 讲经, 传法, 发展信徒等活动.                       

第四章. 法律责任                                                                        

第四十六条. 宗教团体, 宗教活动场所和宗教教职人员违反本办法第三条第三款规定, 利用宗教进行危害国家安全, 公共安全, 妨害社会管理秩序, 侵犯公民人身权利, 民主权利, 侵犯公私财产等违法活动, 情节轻微, 不构成犯罪的, 由有关主管部门依法给予行政处罚; 情节严重, 构成犯罪的, 依法追究其刑事责任. 对公民, 法人或者其他组织造成损害的, 依法承担民事责任.                                                              

第四十七条. 宗教团体, 宗教活动场所违反本办法第十二条第二款规定, 擅自接收境外捐赠的, 由县级以上人民政府宗教事务部门没收捐赠财物; 情节严重的, 由登记管理机关责令该宗教团体, 宗教活动场所撤换直接负责人员.  

第四十八条. 违反本办法第十三条规定, 擅自在宗教活动场所外修建露天宗教造像,佛塔, 玛尼拉康等宗教建筑物的, 由县级以上人民政府宗教事务部门依照有关法规,责令纠正, 停止施工, 限期拆除.                                                     

第四十九条. 违反本办法第十六条规定, 擅自改建, 扩建, 修复宗教活动场所的, 由县级以上人民政府宗教事务部门责令停止施工, 限期拆除.                   

第五十条. 宗教活动场所违反本办法第二十一条规定, 擅自举办学经班的, 由县级以上人民政府宗教事务部门责令改正; 有违法所得的, 没收违法所得; 有违反治安管理规定的, 由公安机关依法给予治安管理处罚.                          

第五十一条. 违反本办法第二十八条规定, 未经宗教事务部门审批, 跨区域举行大型宗教活动的,
由宗教事务部门责令停止活动; 有违法所得的, 没收违法所得, 可以并处1倍以上3倍以下的罚款;
其中, 该活动由宗教团体, 宗教活动场所擅自举办的, 登记管理机关还可以责令该宗教团体, 宗教活动场所撤换直接负责入员.                      

第五十二条. 宗教教职人员违反本办法第三十三条规定, 未经批准在宗教活动场所外从事受戒, 灌顶, 讲经, 传教, 发展信徒等宗教活动的, 由县级以上人民政府宗教事务部门责令改正; 情节严重的,
由县级以上人民政府宗教事务部门建议有关的宗教团体取消其宗教教职人员身份.                                                                                                                                                                      

第五十三条. 宗教教职人员违反本办法第四十一条, 第四十二条, 第四十三条, 第四十四条规定, 未经批准或者备案跨区域活动的, 由县级以上人民政府宗教事务部门责令改正; 情节严重的, 由县级以上人民政府宗教事务部门建议有关的宗教团体取消其宗教教职人员身份.

第五十四条. 境外华侨藏胞违反本办法第四十五条规定, 主持宗教活动或者从事受戒, 灌顶, 讲经, 传法, 发展信徒等活动的, 由县级以上人民政府宗教事务部门责令改正; 情节严重的, 由公安机关依照出入境管理法律法规处理.

第五十五条. 对违反国务院 “宗教事务条例” 和本办法其他规定的行为,  “宗教事务条例” 等法律法规已有处罚规定的, 从其规定.

第五章. 则                                                                                                                          

第五十六条. 本办法自2007年1月1日起施行. 1991年l2月20日西藏自治区人民政府颁布的 “西藏自治区宗教事务管理暂行办法” 同时废止.

 

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